Tardivi versamenti Tasi e Imu senza applicazione di sanzioni e interessi?

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prescritto ai Comuni, attraverso la risoluzione del 23 giugno 2014, il termine ragionevole di un mese rispetto alla scadenza del 16 giugno 2014 (entro il quale i contribuenti avrebbero dovuto effettuare i versamenti Tasi e Imu), senza calcolare sanzioni e interessi, ritenendo sussistenti le condizioni per applicare le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente considerando la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato il  meccanismo del versamento della prima rata della TASI.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per l’IMU, atteso che, le criticità che hanno caratterizzato l’istituzione della TASI con riferimento specifico alle modalità per l’esatto adempimento dell’imposta e la tempistica del versamento della stessa, hanno finito per avere riflessi anche sulla debenza e sul meccanismo applicativo dell’IMU, soprattutto in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, quali ad esempio l’identità di base imponibile, rinvenibili nelle citate imposte.

In attesa di recepimento della citata risoluzione da parte dell’Ufficio tributi del Comune, si ricorda che in caso di tardivo versamento si applica la sanzione del 30% oltre agli interessi legali salvo ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso .