IMU+TASI+TARI Comune di Pomezia alla cassa per il saldo di dicembre
Sintetico promemoria per il versamento della IUC
(imposta unica comunale= Imu+Tasi+Tari)
IMU Scadenza 16/12/2014
Imposta Municipale Unica o propria, la paga chi ha patrimonio immobiliare (in genere proprietario di terreni e fabbricati)
Non arriva bollettino precompilato dal Comune.
Il contribuente deve calcolare l’imposta ed effettuare il pagamento mediante modello F24.
Fai da te sul portale www.riscotel.it.
Non si paga sulle abitazioni principali (tranne quelle di lusso).
Sono previste agevolazioni per chi concede in comodato d’uso l’immobile ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli).
L’aliquota e’ quasi per tutti il 10,6 per mille da applicare sul valore catastale rivalutato.
TASI Scadenza 16/12/2014
TAssa per pagare i Servizi Indivisibili (manutenzioni, sicurezza, illuminazione pubblica ecc.)
Modello F24 fai da te con le stesse modalità dell’IMU
Si paga solo sull’abitazione principale, con l’aliquota del 2,5 per mille.
(Va divisa 90% proprietario e 10% inquilino nel raro caso di una stanza presa in affitto in una abitazione Principale)
Non sono previste detrazioni, nemmeno in relazione al numero dei figli a carico.
Ricapitolando: sulle seconde case, anche se affittate non si paga la TASI (ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali)
TARI Scadenza 30/12/2014
La nuova TAssa sui RIfiuti ha sostituito la Tares dalla quale e’ stata scorporata la quota utilizzata per i pagamento dei servizi indivisibili
Si paga presentando in banca o posta il modello di pagamento F24 precompilato che il Comune invia a domicilio
Sono previste alcune riduzioni:
– nel caso di immobili stagionali;
– ultra sessantacinquenni soli o con coniuge;
– per chi reddito pari alla pensione sociale;
– soggetti diversamente abili invalidità 100%;
– adozione di un cane dal canile convenzionato ;
– avvio compostaggio dei propri scarti organici;
Per i pagamenti omessi o effettuati in misura inferiore e’ possibile ricorrere al “ravvedimento operoso” che consiste nel pagare la differenza con una conveniente sanzione ridotta (che può essere al massimo 3,75% + interessi legali purché avvenga entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo)