Lo scorso 17 luglio è stato approvato dal Governo, con 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario, la cosiddetta legge ‘Codice Rosso’ che dispone le misure per tutelare le donne vittime di violenza domestica e di genere. Il ddl si compone di 21 articoli ed è indirizzato, come affermano i suoi sostenitori, ad incidere sul codice penale per prevenire e contrastare violenze, maltrattamenti e femminicidi, inasprire le pene e puntare sul ‘fattore tempo’ come elemento determinante per scongiurare l’irreparabile. Dagli ultimi dati istituzionali sul tema, nel nostro Paese si registra una vittima di femminicidio ogni 72 ore, che fa emergere come il problema della violenza contro le donne sia prima di tutto culturale e riguarda ognuno di noi, e non solo indagini giudiziarie e pene per chi commette il reato. Vediamo cosa prevede la legge.
Indagini e procedimenti giudiziari più veloci e più tempo per la denuncia -Le Forze dell’Ordine, a fronte di notizie di reato sui delitti di violenza domestica e di genere, saranno tenuti a riferire immediatamente al Pubblico Ministero anche in forma orale, il quale, entro 3 giorni dall’iscrizione del reato, ascolta la persona offesa o chi ha denunciato e, nel caso, scattano le indagini di polizia giudiziaria. Anziché i sei mesi attuali, una donna avrà 12 mesi per denunciare una violenza sessuale, un po’ più di tempo per decidere e superare l’inevitabile paura e vergogna.
Maltrattamenti in famiglia -Pene più severe per i reati contro familiari o conviventi. La reclusione da 2 a 6 anni prevista finora diventa da 3 a 7 anni. La sanzione base aumenta quando le vittime sono minori, donne incinte e disabili e quando viene usata un’arma.
Violenza sessuale -Le violenze sessuali sono punite con il carcere da 6 a 12 anni e con pene aggravate nel caso di abusi su under 14, adescati con soldi o altri regali, anche solo promessi. Per lo stupro di gruppo la pena passa da 12 a 14 anni. La reclusione per gli stalker passa da 6 mesi a 3 anni. L’articolo 13 inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale che, in caso di violenza su un minore di dieci anni, parte de un minimo di 12 fino a un massimo di 24 anni di reclusione.
Divieto di avvicinamento rafforzato -Vengono rafforzate le norme in vigore che disciplinano il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa; la pena sale da sei mesi a tre anni per chi viola questi divieti dell’autorità giudiziaria.
Il revenge porn, punito anche chi diffonde immagini -È uno dei nuovi articoli aggiunti al Codice penale che punisce chi realizza e diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone coinvolte, utilizzate per vendetta o rivalsa personale. Si rischiano da 1 a 6 anni di reclusione e da 5 mila a 15mila euro di multa. Previste aggravanti nel caso in cui, ad esempio, il reato di pubblicazione illecita sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da una persona che è o è stata legata affettivamente alla vittima, e se sono stati utilizzati strumenti informatici.
Lo sfregio del volto -Questo nuovo reato è stato introdotto dopo i numerosi casi di cronaca con donne colpite al volto da acido corrosivo da parte di uomini che non si erano rassegnati all’interruzione della relazione sentimentale. Pena da 8 a 14 anni a chi causa lesioni gravi e permanenti come deformazione o sfregio del viso. Se lo sfregio causa la morte della vittima, l’ipotesi massima è l’ergastolo.
Matrimoni imposti e spose bambine – Un’innovazione introdotta dalla legge riguarda chi induce un altro a sposarsi (anche con unione civile) usando violenza, minacce o approfittando di un’inferiorità psico-fisica o per motivi religiosi. La reclusione va da 1 a 5 anni e la pena aumenta se vengono coinvolti under 18 e under 14 (da 2 a 7 anni in più). Si vuole contrastare, in attesa di una legge organica, il fenomeno delle spose-bambine e dei matrimoni precoci e forzati.
Formazione delle Forze dell’Ordine -Corsi di formazione obbligatori per il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria, che pure già vengono fatti, sia nell’ambito della prevenzione sia su quello del perseguimento dei reati di violenza domestica e di genere. Se la maggioranza è soddisfatta, l’opposizione contesta la legge che definisce a costo zero, in quanto con la dicitura ‘invarianza finanziaria’ non c’è stanziamento di risorse e quindi difficilmente ci saranno gli effetti positivi annunciati. Gli emendamenti proposti dall’opposizione sono stati tutti respinti, e i rilievi fatti dal Consiglio Superiore della Magistratura non sono stati tenuti inconsiderazione.
Risorse per gli orfani del femminicidio -La legge recepisce il finanziamento di 7 mln. a partire dal 2020, già previsto nella Legge di Bilancio.
Per l’Associazione nazionale donne in rete contro la violenza (D.i.Re), che da oltre 10 anni riunisce i centri antiviolenza non istituzionali gestiti da gruppi di donne e affronta il tema della violenza maschile sulle donne in base alla differenza di genere, le donne vittime di violenza quasi mai vogliono vendicarsi dei maltrattanti e mandarli in galera, ma sono invece interessate a processi veloci, riconoscimento del reato subito, il rispetto delle proprie dichiarazioni e del riappropriarsi della propria vita. Le rappresentanti di Di.Re. sono, ad esempio, critiche riguardo ai 3 giorni che sono il limite entro cui il magistrato è tenuto ad ascoltare la donna. Può sembrare un passo avanti, dicono, mentre non lo è in quanto le vittime devono ripetere continuamente il racconto che si configura come reato; invece occorre calma e sicurezza per affrontare una denuncia senza subire poi ritorsioni. Inoltre segnalano altre due cose positive: la comunicazione immediata del reato alla Procura, che permette una interlocuzione importante con il Pm se necessario, e l’introduzione del reato di violazione della misura dell’ordine di allontanamento o divieto di avvicinamento, che presenta, finalmente, effettività a quelle misure.Sottolineano anche che i soldi per la formazione degli operatori delle Forze dell’Ordine e per allargare gli organici della Magistratura che si occupa di violenza contro le donne non ci sono. Da un recente censimento dei 338 centri antiviolenza in Italia reso noto dal Dipartimento per le Pari Opportunità, risulta che i servizi che le donne trovano in un centro antiviolenza vanno dall’ascolto ad un rifugio per sé e per i figli, dal supporto legale a quello per bambini vittime di violenza assistita, dalla formazione agli abusi su anziane, straniere e disabili.