Cyberbullismo: fenomeno diffuso, ma i docenti hanno l’obbligo di denunciare

La legge 71/17 ha confermato il bullismo online come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”(art. 1 comma 2).

Un fenomeno purtroppo in aumento e una recente ricerca condotta per la Polizia di Stato, che ha coinvolto 6500 ragazzi tra i 13 e i 18 anni ha rivelato una fotografia preoccupante delle abitudini dei ragazzi italiani, i quali scambiano foto hard online o le usano per ricatti, vendetta o minaccia.

Da questa indagine emerge che il 24% dei ragazzi ha scambiato almeno una volta immagini intime con il partner via chat o social.

Tra questi, il 15% ha subito la condivisione con terzi, senza consenso, di questo materiale, per scherzo (49%), ricatto (11%) o vendetta (7%).

La reazione più diffusa è stata il silenzio (il 53% ha fatto finta di niente, il 31% non ha detto nulla per non essere giudicato).

La legge 71/2017 non ha inventato il reato di cyberbullismo, ma lo ha inserito in altri già previsti dal nostro ordinamento, come appunto l’aggressione, la molestia, il ricatto, ecc.

La vera innovazione di questa norma, invece, risiede nella nomina del referente al contrasto del fenomeno (art. 4 comma 3) e nell’obbligo di ogni istituto a formulare e approvare una sezione del Regolamento d’Istituto dedicata al contrasto del fenomeno (art.5 comma 2).

Questo Regolamento deve tipizzare i comportamenti vietati, per i quali è assolutamente necessario prevedere delle sanzioni, e quelli consentiti.

Tra i limiti della 71/2017 c’è sicuramente il non aver previsto il bullismo fisico, che in alcuni casi precede quello virtuale.

Inoltre la legge 71/17 impone ai docenti e al referente per il contrasto al cyberbullismo un aggiornamento dei loro obblighi di denuncia: nessun nuovo impegno, ma occorre continuare ad attuare quelli inerenti il loro profilo giuridico di pubblici dipendenti.

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali – recita l’art. 357 del codice penale – esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.

“L’insegnante…è pubblico ufficiale e l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi”, conferma la sentenza 15367/2014 della Cassazione.

Da qui discende l’obbligo di riferire e formalizzare al proprio Dirigente scolastico qualsiasi vicenda di bullismo fisico e cyberbullismo di cui il docente viene a conoscenza.

Anche in questo caso ci viene incontro il codice penale che, all’art. 361, prevede che “il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.”

Come deve quindi comportarsi, in concreto, il docente nei casi di episodi di bullismo o cyberbullismo?

Per prima cosa, il docente che viene a sapere di casi di cyberbullismo deve scrivere una relazione ufficiale dettagliata e supportata da prove, anche con il contributo del Referente per il contrasto al cyberbullismo, che deve poi essere indirizzata al Dirigente Scolastico.

Spetta successivamente al Dirigente Scolastico, dopo aver effettuato le sue ricerche finalizzate alla conferma della vicenda formalizzata, valutare l’invio o meno della relazione agli organi giudiziari preposti.

L’Istituto scolastico può poi convocare il consiglio di classe con la presenza dei genitori del/i bullo/i coinvolto/i, oppure il consiglio di Istituto per applicare la sanzione prevista nella sezione del Regolamento dedicato al contrasto del cyberbullismo.